31/10/07

L'Italia politica: Emblema, Tricolore, Inno, La Costituzione.



Emblema della Repubblica Italiana: La stella bianca a cinque punte è stata la tradizionale rappresentazione simbolica dell'Italia sin dall'epoca risorgimentale; nell'emblema repubblicano essa è sovrapposta a una ruota dentata d'acciaio, simbolo del lavoro su cui si basa la Repubblica (Articolo 1 della Costituzione) e del progresso. L'insieme è racchiuso da un ramo di quercia, che simboleggia la forza e la dignità del popolo italiano, e da uno di olivo, che rappresenta la volontà di pace della nazione.

La Bandiera Italiana: come altre bandiere, anche l'italiana si ispira alla bandiera francese introdotta con la rivoluzione del 1789. Quando l'armata di Napoleone attraversò l'Italia, a partire dal marzo 1796, bandiere di foggia tricolore vennero adottate tanto dalle varie neonate repubbliche giacobine, quanto dai reparti militari che affiancavano l'esercito francese.

Il primo tricolore italiano fu adottato l'8 ottobre 1796 come distintivo della Guardia Civile milanese, la Legione Lombarda, e subito dopo dalla Legione Italiana composta da soldati provenienti dall'Emilia e dalla Romagna.

Il bianco e rosso dall'antichissimo stemma comunale di Milano (il vessillo crociato rosso su campo bianco, poi diffusosi in tutta la Pianura Padana) furono abbinati al verde che già a partire dal 1782 costituiva la tonalità delle uniformi della Guardia Civile milanese: il verde era infatti il colore di Milano fin dai tempi dei Visconti, dinastia che si fregiava di tale cromatismo nel proprio stemma araldico.


L’inno Di Mameli: Fratelli d’Italia

Nell'autunno del 1847, Goffredo Mameli scrisse il testo de Il Canto degli Italiani. Dopo aver scartato l'idea di adattarlo a musiche già esistenti, il 10 novembre lo inviò al maestro Michele Novaro, che scrisse di getto la musica, cosicché l'inno poté debuttare il 10 dicembre, quando sul piazzale del Santuario di Oregina fu presentato ai cittadini genovesi e a vari patrioti italiani in occasione del centenario della cacciata degli austriaci.

Era un momento di grande eccitazione: mancavano pochi mesi al 1848: era stata abolita una legge che vietava assembramenti di più di dieci persone, così ben 30000 persone ascoltarono l'inno e l'impararono. Dopo pochi giorni, tutti conoscevano l'inno, che veniva cantato senza sosta in ogni manifestazione. Durante le Cinque giornate di Milano, gli insorti lo intonavano a squarciagola: il canto degli italiani era già diventato un simbolo del Risorgimento.

Il Testo:

Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa
Dov'è la vittoria?
Le porga la chioma
Ché schiava di Roma
Iddio la creò

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L'Italia chiamò

(rip. 2 volte)

La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947.

È entrata in vigore il primo gennaio 1948.

Di seguito i primi 12 Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, che rappresentano i principi fondamentali.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

1 commento:

Anonimo ha detto...

dico che dovrete aumentare lo stipendio ai nostri genitori